Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 15 giugno 2000 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                         Art. 1. (Soppresso)